Prenota l'A.P.E. con un click prezzo onesto tutto compreso € 150,00 ed in 48 ore otterrai:

* Due copie A.P.E. con relazione tecnica schematica indicante i miglioramenti possibili per raggiungere una migliore prestazione energetica

* Una copia A.P.E. con firma digitale spedita per e-mail

I prezzi applicati comprendono il sopralluogo, l'iva ed ogni altro onere quindi sono reali e non riservano sorprese.

DILVER segue costantemente gli aggiornamenti della normativa. Dal 1/10/2015 è stata modificata la veste estetica degli A.P.E. ma sopratutto sono diventate più stringenti le regole per garantire al committente un buon servizio ed evitare il rilascio di A.P.E. da parte di tecnici poco qualificati.

L'attestato di Prestazione Energetica A.P.E. deve essere rilasciato sempre dopo sopralluogo.

I calcoli devono essere eseguiti con software specifico omologato dal C.T.I. noi impieghiamo il Software certificazione energetica e Legge 10 - Termo ed il software Termus della Acca. Dal 2 Ottobre 2014, dopo l'aggiornamento delle Norme UNI TS 11300, non è più possibile utilizzare il metodo semplificato DOCET per la redazione di A.P.E. I documenti redatti con questo software non hanno validità. Convalida regionale: 12/4/2018 sarà possibile trasmettere un A.P.E. in Regione esclusivamente in forma digitale attraverso i portali ENEA regionali, come questo APE-Lazio

 

 

 

V E N D E S I * * F I T T A S I

Format annunci

Gli annunci immobiliari da chiunque pubblicati o esposti devono recare quest'etichetta, eguale in tutta Italia, dove è esposta la classe energetica dell'edificio ed il consumo annuo di energia espresso in kWh/m2.

 

Documenti necessari per ottenere l'A.P.E.

I passi necessari per ottenere l'Attestato di Prestazione Energetica APE sono i seguenti:

* Il Tecnico Certificatore Energetico eseguirà un sopralluogo presso l'immobile da certificare.

Il committente metterà a disposizione i seguenti documenti:

* Dati catastali che individuano l'unità immobiliare (Foglio-Particella-Subalterno-Categoria);

* Planimetria catastale dell'immobile;
* Anno di costruzione del fabbricato;
* Generalità dell'intestatario (Nome-Cognome-Residenza-Codice Fiscale);
* Libretto della caldaia o libretto della centrale se è presente un impianto centralizzato e la copia dell'ultimo rapporto tecnico di manutensione dell'impianto termico.

A chi serve

Si deve avere il certificato A.P.E. Attestato di Prestazione Energetica del proprio immobile in caso di compravendita, donazione, fitto, comodato, modifiche importanti all'involucro e/o agli impianti.

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.L. n° 63 del 4-6-2013 che ha recepito le direttive UE precedentemente disattese e che avevano causato procedura di infrazione al nostro Paese.

Sono interessati alla richiesta dell'A.P.E. tutti i seguenti soggetti, sono previste sanzioni per chi non ottempera alle disposizioni in materia.

-§-  Proprietari di edifici civili, industriali, commerciali ed agricoli quando fittano o mettono in vendita;

-§-  Notai quando stipulano gli atti di compravendita;

-§-  Agenzie immobiliari quando fanno pubblicità su qualsiasi mezzo, vetrine, giornali e riviste, TV, Internet;

-§-  Imprese di costruzione quando fanno al Comune la comunicazione di "Fine lavori";

-§-  Proprietari quando chiedono la certificazione di "Abitabilità" agli uffici tecnici comunali;

-§-  Proprietari quando ristrutturano il proprio immobile e/o chiedono la detrazione fiscale del 55% - 65%

Non tutti i tecnici possono certificare

Con il DPR 75 la figura del Certificatore Energetico è stata delineata con precisione. "Il tecnico abilitato deve operare nell'ambito delle proprie competenze". "Non tutti i tecnici pertanto, anche se abilitati per la propria professione, possono redigere un Attestato di Prestazione Energetica (APE), solo la frequenza di un corso abilitante (di minimo 64 ore con superamento di esame finale) fornisce le competenze totali che mettono in grado un tecnico di rilasciare l'attestato".

Regolamento Regionale del Lazio.

Art. 12 - Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati ai fini del rilascio della sola certificazione energetica degli edifici, e quindi essere riconosciuti come soggetti certificatori energetici, i soggetti abilitati a seguito della partecipazione ai corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 14, con superamento di esame finale.

Il  tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

L’efficacia degli attestati di certificazione emessi, resta comunque subordinata alla verifica dei requisiti.